Statuto Proteo Fare Sapere

STATUTO PROTEO FARE SAPERE VOTATO IN OCCASIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE DEL 20-21 MARZO 2015


ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE.

E’ costituita l’Associazione professionale denominata “PROTEO FARE SAPERE”. Già fondata in data 1986 con atto notarile.
L’ Associazione ha sede in Roma all’ indirizzo stabilito con delibera dell’Ufficio di presidenza.


Art. 2 Scopi.

PROTEO FARE SAPERE è un’ associazione con scopi di ricerca scientifica, consulenza e servizi nel campo della cultura e della formazione, in particolare si propone di: 
  • promuovere e realizzare attività di aggiornamento per coloro che operano nei settori della 1. conoscenza: Scuola, Università, Enti di ricerca, Istituzioni dell’Alta formazione artistica e 2. musicale, Centri di formazione professionale; 3. promuovere e realizzare, anche in base a commesse esterne ed in collaborazione con altri enti ed associazioni, attività di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nonché tutte le attività necessarie, preparatorie, complementari o comunque ad esse collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali o regionali in materia di formazione, qualificazione o riqualificazione;
  • promuovere la crescita professionale e culturale del personale per una piena partecipazione al processo di sviluppo democratico del sistema formativo;
  • promuovere una corretta deontologia professionale ispirata ai principi del mutuo aiuto professionale regolata da un codice deontologico associativo;
  • attivare scambi culturali, ricerche ed esperienze di formazione e di solidarietà in Italia ed all’ estero;
  • certificare le competenze professionali nell’area della formazione attraverso la tenuta di appositi albi professionali;
  • assumere, per il raggiungimento dei propri scopi, iniziative atte alla costituzione di sodalizi con enti che abbiano finalità simili o connesse alle proprie;
  • sviluppare iniziative editoriali;
  • stabilire rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri Enti e Associazioni simili in Italia e all’estero;
  • esercitare funzioni, anche di diritto pubblico, eventualmente ad essa demandate da Leggi, regolamenti o disposizioni delle Autorità competenti. 


Art. 3 Attività.

L’ attività dell’ Associazione è rivolta a coloro che operano nei settori della conoscenza: Scuola, Università, Enti di ricerca, Istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale, Centri di formazione professionale, Enti pubblici o privati e Associazioni.


Art. 4 Assenza di fini di lucro.

L’ Associazione non ha fini di lucro. Non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 5 Durata.

L’ Associazione ha durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà avvenire: in forza di legge; 
  • per deliberazione del Consiglio nazionale a maggioranza qualificata; 
per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.

Verificandosi il caso di scioglimento, il Consiglio nazionale nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra estranei all’ Associazione, determinandone poteri, facoltà ed eventuali compensi. L’ importo netto risultante a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto ad organizzazioni sindacali, ad enti o associazioni con la medesima finalità secondo le deliberazioni prese dal Consiglio nazionale a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente, sentito l’organismo di controllo di cui all’ art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.


Art. 6 Soci.

Possono far parte dell’Associazione coloro che (persone fisiche o giuridiche) abbiano interesse agli scopi dell’Associazione. Per le persone fisiche, la domanda, scritta e indirizzata al Presidente del territorio di competenza, viene accolta o respinta con delibera della Presidenza del medesimo territorio, che decide insindacabilmente ed inappellabilmente. Per le persone giuridiche la domanda va indirizzata al Presidente nazionale e viene accolta o rigettata con delibera dell’Ufficio di presidenza nazionale, che decide insindacabilmente ed inappellabilmente.

All’atto dell’ammissione il nuovo socio dovrà versare, pena la decadenza, la quota associativa deliberata dal Consiglio nazionale. La qualifica di socio dell’Associazione è a tempo indeterminato e si perde per dimissioni, scioglimento dell’Associazione o mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal Consiglio nazionale.

L’associato può recedere dall’Associazione con comunicazione scritta inviata al Presidente di ambito territoriale,

regionale o nazionale: in tal caso, egli non avrà più diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate.

La quota sociale non è cedibile nè trasmissibile.


Art. 7 Prerogative dei soci.

I soci hanno il dovere di agire per gli interessi dell’Associazione. Essi hanno il diritto di partecipare alla vita ed all’attività dell’Associazione, hanno facoltà di parola e di voto in seno all’Assemblea, nonché il diritto di prendere visione degli atti e delle deliberazioni degli organi sociali secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dalle Leggi.

L’esclusione dell’associato deve essere deliberata dal Consiglio nazionale nei seguenti casi:
  1. per il verificarsi di fatti che contrastino con gli scopi dell’Associazione e di cui sia provata la responsabilità dell’associato;
  2. per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto.

Art. 8 Articolazioni dell’Associazione.

Proteo Fare Sapere si articola nelle seguenti strutture:

Proteo Fare Sapere regionali, con eventuali articolazioni territoriali (ambiti);

Proteo Fare Sapere nazionale.


Art. 9 Autonomia amministrativa.


Ogni articolazione di Proteo Fare Sapere, ai vari livelli territoriali, può godere di autonomia giuridica

ed amministrativa: in tal caso, le altre articolazioni non rispondono delle obbligazioni assunte dalla

singola struttura autonoma.


Art. 10 Proteo Fare Sapere regionale.

  1. Proteo Fare Sapere, con l’aggiunta del nome della Regione di riferimento, è costituito sul territorio di riferimento.
  2. La struttura regionale può articolarsi in ambiti territoriali.
  3. Gli ambiti territoriali, determinati in occasione del Congresso, possono corrispondere a due tipologie: a) ambito territoriale dotato di autonomia amministrativa e finanziaria, con proprio codice fiscale; b) ambito territoriale con funzioni di decentramento organizzativo della struttura regionale, alla quale fa comunque capo per la gestione amministrativa e finanziaria.
  4. Il Congresso regionale elegge l’ufficio di presidenza della struttura regionale, composto da un Presidente, due Vicepresidenti ed un rappresentante per ogni ambito territoriale costituito.
  5. L’Ufficio di presidenza regionale ha il compito di: regolamentare i rapporti tra la struttura regionale e gli ambiti territoriali di competenza; redigere il piano delle attività coordinando e raccordando le iniziative su tutto il territorio di competenza; promuovere iniziative sul territorio di competenza; stabilire rapporti di confronto e/o collaborazione con le Istituzioni che, a vario titolo, operano territorialmente nei diversi settori della conoscenza; redigere e approvare il rendiconto economico; curare il tesseramento e tenere il libro dei soci; nominare i revisori dei conti in numero di tre, oltre a due membri supplenti.
  6. Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione a livello regionale, promuove e realizza l’attività dell’associazione, stipula contratti, accordi e convenzioni.
Il Presidente può delegare ad altri componenti dell’Ufficio di presidenza compiti di gestione organizzativa ed amministrativa.


Art. 11 Proteo Fare Sapere nazionale.

Proteo Fare Sapere nazionale è la sede di rappresentanza generale dell’associazione e si articola in: 
  • Ufficio di Presidenza;
  • Consiglio nazionale;
  • Comitato Tecnico-Scientifico;
  • Collegio dei revisori;
  • Collegio dei probiviri. 

Art. 12 Ufficio di presidenza.

L’Ufficio di presidenza, eletto dal Congresso, è composto da un Presidente, due Vice-Presidenti, due Direttori con specifici compiti di gestione.

L’Ufficio di presidenza ha il compito di:

redigere il piano nazionale delle attività;

coordinare e rapportarsi con le strutture territoriali dell’Associazione;

curare la documentazione per la certificazione;

tenere il libro dei soci;

redigere il rendiconto economico;

deliberare per acquisti, mandati e contratti;

vigilare sulla correttezza amministrativa e gestionale delle strutture territoriali con particolare attenzione al rispetto dei Protocolli Proteo, in particolare di quelli relativi alla certificazione formativa, alla gestione delle risorse, alla correttezza dei rapporti amministrativi con associazioni, enti o società;

affidare compiti ispettivi a persone di comprovata competenza in ordine all’incarico assegnato;

formulare proposte al Consiglio nazionale in ordine alle materie di competenza del Consiglio stesso.


Art. 13 Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale è composto dall’Ufficio di presidenza e dai Presidenti di Proteo Fare Sapere regionali. Esercita compiti di indirizzo e controllo. Qualora un Presidente regionale sia eletto nell’Ufficio di presidenza nazionale, nel Consiglio nazionale gli subentra uno dei Vice-Presidenti della Regione di appartenenza.

Competono al Consiglio nazionale:

l’approvazione del piano delle attività formative;

l’approvazione del rendiconto economico;

la determinazione delle quote sociali, delle modalità di ripartizione delle stesse tra i diversi livelli organizzativi e del termine entro il quale devono essere versate; 
  • la designazione dei Revisori dei conti;
  • la designazione del Comitato Tecnico Scientifico;
  • l’emanazione di un regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
  • la convocazione dei Congressi;
  • l’approvazione del regolamento congressuale e gli atti conseguenti;
  • le delibere sull’espulsione di soci;
  • l’elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
  • le delibere, con maggioranza qualificata dei due terzi, relative alle modifiche dello Statuto;
  • le delibere, con maggioranza qualificata dei due terzi, relative allo scioglimento, per gravi inadempienze, degli organismi dirigenti delle strutture territoriali con conseguente elezione di nuovi organismi dirigenti tramite congressi straordinari. 

Art. 14 Presidente nazionale.

Il Presidente rappresenta l’Associazione a livello nazionale, convoca e presiede l’Ufficio di presidenza ed il Consiglio nazionale, che può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, promuove e realizza l’attività dell’Associazione, stipula contratti, accordi e convenzioni secondo le delibere dell’Ufficio di presidenza. Presiede altresì il Comitato Tecnico-Scientifico.


Art. 15 Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Consiglio nazionale designa, su proposta del Presidente, un Comitato Tecnico-Scientifico che potrà articolarsi in commissioni ed avvalersi anche di consulenti esterni. Il Comitato Tecnico- Scientifico, a richiesta del Consiglio nazionale, definisce proposte e progetti relativi alle attività, ai programmi e agli interventi deliberati dagli organismi dell’Associazione; provvede al monitoraggio ed alla valutazione degli stessi.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto dal Presidente nazionale o da un membro del Comitato stesso designato dal Presidente. Il Presidente designato è invitato permanente alle riunioni dell’Ufficio di presidenza.


Art. 16 Collegio dei Revisori.

Il Consiglio nazionale designa, su proposta del Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti, in numero di tre, oltre a due membri supplenti, anche tra soggetti non associati.


Art. 17 Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l’organo di giurisdizione interna dell’Associazione. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio nazionale ed ha competenza sull’osservanza delle norme statutarie. Il Collegio elegge, al proprio interno, un Presidente.


Art. 18 Validità deliberati.

Ogni delibera, a tutti i livelli dell’ Associazione, ad eccezione dei casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, è valida se approvata dalla metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.


Art. 19 Entrate.

Le entrate dell’ Associazione sono costituite:
  1. dalle quote sociali;
  2. dai contributi erogati da Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Europea) o da altre istituzioni;
  3. da contributi dei soci, di aziende, di privati;
  4. dalle rendite patrimoniali;
  5. da donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie;
  6. da proventi derivanti da convenzioni, corsi, convegni, seminari, attività di ricerca , progettazione ed attività editoriali

Art. 20 Modifiche allo Statuto.

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio nazionale, con maggioranza qualificata dei due terzi, o in occasione del Congresso nazionale. In sede di Congresso nazionale le modifiche statutarie devono essere approvate con maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati.


Art. 21 Cadenze congressuali e cariche sociali (durata e sostituzioni).

I Congressi di Proteo Fare Sapere si tengono, di norma, ogni quattro anni.

Tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate; esse sono cumulabili, salvo diverso disposto statutario o regolamentare. Qualora tra un Congresso e l’altro dovesse decadere per qualsiasi ragione un titolare di carica elettiva, si procede a sostituzione: 
per cariche regionali o di ambito territoriale, tramite elezione da parte dell’Assemblea dei soci territorialmente competente; 
per cariche nazionali, tramite elezione da parte del Consiglio nazionale. 


Art. 22 Controversie.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in applicazione di quanto stabilito nel presente Statuto fra l’ Associazione ed i propri associati è competente il Foro di Roma.


Art. 23 Norme generali.

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Statuto vigono le disposizioni generali che regolano la materia civile e fiscale.